Sulle domande di certificazione decide una Commissione composta come segue: di un presidente scelto dal Ministro per il tesoro tra i funzionari o magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo di grado non inferiore al quarto; ((...)); di un rappresentante del Ministero dell'interno; di un rappresentante del Ministero del tesoro; di un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero; di un rappresentante del Ministero degli affari esteri; di un rappresentante del Ministero di grazia o giustizia; di un rappresentante della Banca d'Italia; di un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi. Per ciascuno dei membri suddetti verra' nominato un supplente. La Commissione e' costituita con decreto del Ministro per il tesoro ed al servizio di segreteria di essa provvede la Direzione generale del tesoro, anche con funzionari della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi.
Testo vigente dal 5 marzo 1948
