Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle pro- cedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempreche', a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.

Testo vigente dal 13 febbraio 1992

Corte di cassazione

5 massime che riguardano l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 5 massime nel Massimario

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 447/2007

    Questione inammissibile
    21 dicembre 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2, secondo e quinto comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, e dell'art 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non estende la tutela ivi prevista anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro non assoggettabili a procedure concorsuali non per carenza di requisiti soggettivi, ma per modesta entità del debito. L'ordinanza di rimessione, infatti, omettendo di descrivere compiutamente la fattispecie, impedisce alla Corte di svolgere il doveroso controllo sulla congruenza della motivazione in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione.

    Art. 2 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica · Art. 1 Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro · Art. 3 cost. · Art. 2 Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro

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  • Sentenza n. 409/1998

    Questione infondata
    16 dicembre 1998

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2, comma 7, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 (Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro), <<nella parte in cui non prevedono l'intervento del Fondo di Garanzia a favore dei lavoratori che abbiano maturato crediti di lavoro, nel periodo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. citato, nei confronti di datori di lavoro non assoggettabili a procedure concorsuali>>, in quanto, premesso che, alla stregua del costante indirizzo giurisprudenziale della Corte, il fluire del tempo costituisce, di per sé, idoneo elemento di differenziazione delle situazioni soggettive; anche nella specifica materia previdenziale è stato escluso che possa giudicarsi in sé irragionevole, essendo riferibile a situazioni non omogenee fra di loro, la previsione di una disciplina normativa diversificata 'ratione temporis'. Invero, le <<differenziazioni temporali agevolative nell'ambito di una stessa categoria di soggetti si giustificano con la necessità di bilanciamento con le disponibilità delle risorse indispensabili a tal fine e con le connesse esigenze finanziarie>>. Ne consegue che, sotto questo aspetto, non sussiste alcuna <<lesione del principio di parità di trattamento tra lavoratori appartenenti ad una stessa categoria, poiché non si tratta di situazioni omogenee>>. Peraltro, i profili di censura relativi all'art. 38 Cost. non hanno una motivazione autonoma, ma comune con quelli relativi alla censura dell'art. 3, cosicché l'infondatezza della questione in ordine al principio di eguaglianza comporta anche l'insussistenza della lesione, così come prospettata, dell'art. 38. - Cfr., 'ex plurimis', S. nn. 175/1997, 311/1995, 385/1994, 378/1994, 243/1993, 455/1992, 95/1992. red. G. Leo

    Art. 1 Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro · Art. 2 Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro · Art. 3 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;80~art1 · fonte del testo