Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1948 al 22 dicembre 2008. 84 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le disposizioni contenute nel titolo il, fatta eccezione di quelle di cui all'art. 17, e nell'art. 24 del titolo III del presente decreto si applicano a partire dagli accertamenti dell'entrata imponibile relativi all'anno 1948. Le disposizioni di cui al precedente art. 17 si applicano anche per gli accertamenti divenuti definitivi per i quali sia gia' stata notificata, la liquidazione dell'imposta suppletiva, ove il contribuente produca la domanda prevista dallo stesso art. 17 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decretoaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;799~art26 · fonte del testo
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