Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 1957 al 22 dicembre 2008. 386 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sottoelencati l'imposta sull'entrata e' dovuta nella misura del 5% dell'entrata imponibile: vini spumanti; liquori ed aperitivi a base di alcole; macchine fotografiche con o senza, obbiettivo; obbiettivi per macchine fotografiche; pellicole e lastre sensibilizzate per fotografia e cinematografia; essenze, estratti, acque, polveri, escluse quelle fabbricate col solo impiego di talco ed acido borico, pomate, creme, vaseline e smalti per toletta; profumi e cosmetici di ogni genere; tinture, pomate, petroli, oli ed acque per capelli; saponi profumati, esclusi quelli da barba; ogni altra simile sostanza ed articolo usati o applicati per toletta; pelli da pellicceria, grezze o comunque lavorate o confezionate; confezioni in pellicceria; pietre preziose, comprese le pietre sintetiche e scientifiche, ed escluse le pietre preziose destinate ad uso industriale; perle naturali e coltivate e coralli, tanto allo stato grezzo che lavorato; lavori in oro ed in platino, esclusi i lavori per uso industriale e di laboratorio; articoli con parti o guarnizioni di oro o di platino, compresi gli orologi con cassa in oro o in platino ed escluse le penne stilografiche col solo pennino di oro; prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente; antichita' di ogni genere; curiosita'; libri antichi; oggetti di collezione, compresi i francobolli; pitture, acquerelli, pastelli, disegni, sculture originali ed incisioni di artisti o autori non viventi; grammofoni e fonografi, compresi i complessi fonografici che non hanno funzionamento autonomo; dischi, esclusi quelli a scopo didattico; fisarmoniche; piani meccanici; carte da giuoco; servizi, articoli ed accessori per giuoco. La stessa aliquota si applica per la importazione dall'estero dei prodotti sopra elencati. Per il commercio dei detti prodotti, come pure per la loro importazione dall'estero, non e' dovuta l'addizionale straordinaria stabilita dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1283. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469. Per gli atti economici relativi al commercio delle carni bovine in scatola, semplicemente lessate, l'imposta sull'entrata, e' dovuta nella misura del 2% dell'entrata imponibile; la stessa aliquota si applica per la, importazione dall'estero dei detti prodotti. Per il commercio dei menzionati prodotti non e' dovuta l'addizionale straordinaria stabilita dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1283.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;799~art1 · fonte del testo