Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1948 al 22 dicembre 2008. 67 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le sanzioni previste dal terzo comma dell'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 348, si applicano quando l'entrata determinata, in sede di appello, dalla Commissione provinciale, diminuita del terzo, sia superiore a quella dichiarata dal contribuente. Le stesse sanzioni si applicano quando, verificandosi ipotesi di cui al precedente comma, la decisione della Commissione distrettuale sia divenuta definitiva per mancata impugnazione avanti la Commissione provinciale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;799~art24 · fonte del testo
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