Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1948 al 22 dicembre 2008. 218 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'ufficio del registro notifica al contribuente la decisione della Commissione provinciale, e provvede, sulla base di tale decisione, alla liquidazione definitiva dai l'imposta e della sopratassa eventualmente dovuta. Quando l'imposta dovuta la via definitiva e' uguale o minore di quella risultante dalla liquidazione provvisoria, ed il contribuente non abbia assolto integramente il tributo liquidato provvisoriamente, resta fermo il pagamento nelle rate consentite, previa eventuale rettifica delle rate a scadere. Il pagamento della differenza d'imposta in piu' eventualmente dovuta in rapporto alla liquidazione provvisoria e della sopratassa che si rendesse eventualmente applicabile, dev'essere effettuato nei modi e termini stabiliti dall'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469. Nel caso in cui l'imposta liquidata in via provvisoria; sia maggiore di quella dovuta in base alla liquidazione definitiva, ed il contribuente abbia, al momento della notifica della decisione della Commissione provinciale, integralmente corrisposto il tributo liquidato provvisoriamente, la maggiore somma pagata va computata a suo favore in sede di pagamento della sopratassa eventualmente dovuta ed, in mancanza, dei canoni d'imposta relativi agli anni successivi. Per la pena pecuniaria, nella quale sia eventualmente incorso il contribuente a norma del successivo art. 24 si procede nei modi stabiliti dal secondo comma dell'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 27 dicembre 1946 n. 469aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;799~art22 · fonte del testo
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