Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1948 al 22 dicembre 2008. 116 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Decorso il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'accertamento, di cui al successivo art. 20, senza, che il contribuente abbia prodotto ricorso alla Commissione distrettuale o sia, addivenuto con l'Ufficio del registro ad un amichevole concordato, egli decade dal diritto di contestare l'entrata notificatagli. Tuttavia, su domanda del contribuente da presentarsi entro trenta giorni dalla data di notifica da parte dell'Ufficio del registro della liquidazione dell'imposta suppletiva, resta all'Amministrazione la facolta' di ridurre con motivata decisione l'entrata divenuta definitiva qualora l'accertamento eseguito risulti manchevole ed erroneo. La facolta' di cui al precedente comma spetta all'intendenza di finanza quando l'entrata accertata non supera L. 10.000.000, ed al Ministero delle finanze negli altri casi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;799~art17 · fonte del testo
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