Il Tesoro corrispondera' all'Ufficio italiano dei cambi, a titolo di commissione sulle operazioni relative agli acquisti di cui al presente decreto, lo zero cinquanta per cento del controvalore di acquisto dei titoli.

Testo vigente dal 28 giugno 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-16;788~art5 · fonte del testo