Il rimborso al Consorzio di credito per le opere pubbliche ed all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita' delle spese previste dall'ultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 921, anche per quanto concerne quelle sostenute o da sostenere per conto dello Stato in relazione all'emissione ed alla gestione delle obbligazioni di cui all'art. 1 del decreto stesso, potra' essere effettuato, in tutto o in parte, mediante corresponsione di percentuali fisse, che saranno determinate dal Ministro per il tesoro.

Testo vigente dal 28 giugno 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-16;788~art6 · fonte del testo