I titoli delle emissioni ammesse alla sistemazione e conversione ai sensi del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 921, soggetti a cessione a norma degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614, e degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1631, saranno acquistati dall'Ufficio italiano dei cambi, per conto e nell'interesse del Tesoro dello Stato, mediante pagamento in contanti, al prezzo da determinarsi nei modi previsti dal primo comma dell'art. 3 della legge 27 novembre 1939, n. 1890, e sulla base del cambio medio di cui all'art. 1 del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, in vigore alla data del regolamento. Nel determinare il prezzo del titolo dovra' tenersi conto delle cedole mancanti che verranno computate proporzionalmente alla quotazione di acquisto presa a base per la liquidazione del titolo stesso. Per quanto riguarda l'acconto corrisposto sulle cedole del prestito Regno d'Italia sette per cento 1951, di cui al regio decreto-legge 24 luglio 1942, n. 894, l'acconto stesso dovra' considerarsi - avuto riguardo al valore del dollaro in quell'epoca - come pagamento integrale della meta' della cedola.

Testo vigente dal 28 giugno 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-16;788~art1 · fonte del testo