Fino a sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi dei titoli delle emissioni di cui al precedente art. 1 estingue l'infrazione di omessa denunzia o cessione dei titoli stessi, prevista dalle norme di legge vigenti in materia.
Testo vigente dal 28 giugno 1948
