Il termine del 31 dicembre 1947, stabilito dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347, per l'estinzione dell'infrazione di omessa denuncia o cessione di valute estere e di crediti verso l'estero prevista, dalle norme di legge vigenti in materia nel caso di cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere di cui al primo comma dell'art. 3 del detto decreto, e' prorogato al 20 aprile 1948.

Testo vigente dal 10 marzo 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-12-31;1748~art1 · fonte del testo