E' autorizzata la spesa di L. 2.500.000.000 in aggiunta a quella di cui all'art. 3 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1947-48, per provvedere in base alle disposizioni vigenti contenute nel decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili e urgenti e alla ricostruzione dei propri alloggi danneggiati o distrutti dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di eventi bellici.
Testo vigente dal 26 giugno 1948
