E' autorizzata la spesa, di lire un miliardo in aggiunta a quella di cui all'art. 3 dello schema del decreto legislativo che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48, per provvedere in base alle disposizioni vigenti, alla riparazione dei danni prodotti da eventi bellici.
Testo vigente dal 17 maggio 1948
