E' autorizzata la spesa, di lire un miliardo in aggiunta a quella di cui all'art. 3 dello schema del decreto legislativo che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48, per provvedere in base alle disposizioni vigenti, alla riparazione dei danni prodotti da eventi bellici.

Testo vigente dal 17 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-24;453~art1 · fonte del testo