E' autorizzata la spesa di L. 56.000.000.000 per provvedere in base alle disposizioni vigenti relative ai danni prodotti da eventi bellici, contenute nelle leggi 9 luglio 1940, n. 938 e 26 ottobre 1940, n. 1543, e nei decreti legislativi luogotenenziali 10 maggio 1945, n. 240 e 9 giugno 1945, n. 305:
- a)alla riparazione e alla ricostruzione di beni dello Stato, alla costruzione di ricoveri per i rimasti senza tetto in dipendenza di eventi bellici e agli interventi di interesse pubblico;
- b)alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, nonche' di chiese parrocchiali e assimilate;
- c)alla riparazione, a cura e a carico dello Stato, di alloggi di proprieta' privata, da destinarsi alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di eventi bellici;
- d)alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili e urgenti e alla ricostruzione dei propri alloggi danneggiati o distrutti dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di eventi bellici;
- e)a colmatura di buche e fosse scavate da bombe e proiettili.
Testo vigente dal 31 marzo 1948
