L'art. 87 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato dal regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e' sostituito dal seguente: L'esattore ha diritto al rimborso delle imposte o sovrimposte iscritte nei ruoli che non ha conseguito, purche' faccia constare: che la esecuzione non ha potuto aver luogo per assoluta mancanza di beni mobili del debitore; oppure che la esecuzione e' tornata inutile o insufficiente. Per ottenere il rimborso e' sufficiente che l'esattore dimostri di aver compiuta una sola esecuzione entro sei mesi della scadenza della quarta rata non pagata, se trattasi di esecuzione mobiliare, o entro dieci mesi dalla scadenza dell'ultima rata annuale, se trattasi di esecuzione sui beni immobili. Ai fini previsti dal presente articolo, il contribuente moroso per quattro rate consecutive, s'intende decaduto dal beneficio della normale rateazione di legge e l'esattore resta libero di procedere per l'intero carico comprese le rate non scadute. Nel caso in cui la morosita' si manifesti alla scadenza della terza rata o successive, agli effetti di cui al presente articolo, sara' sufficiente che l'esattore dimostri di aver eseguita la sola procedura a saldo alla scadenza dell'ultima rata. Deve inoltre provare che l'esecuzione presso terzi fu iniziata nel termine di quattro mesi dal giorno in cui venne a conoscenza delle occorrenti notizie e che la sentenza venne eseguita nel termine stesso. Tuttavia l'esattore che abbia pignorato frutti naturali pendenti non perdera' il suo diritto al rimborso, se abbia ritardata la vendita, dei medesimi fino a un mese dopo la raccolta. Parimenti per i fitti o le pigioni da scadere potra' aspettare a riscuoterli un mese dopo la scadenza, senza perdere il diritto medesimo. In caso di irreperibilita' rilevata ed attestata dal messo notificatore al momento della notifica della cartella dei pagamenti, agli effetti del rimborso per inesigibilita', l'esattore alla scadenza della quarta rata, potra' notificare la stessa cartella. Confermandosi la irreperibilita', l'atto assume efficacia di avviso di mora e di verbale di irreperibilita' e dovra' essere sottoposto alla Certificazione del sindaco e, successivamente, dell'ente impositore entro sessanta giorni dalla seconda notifica. Lo stesso termine vale per la trasmissione all'Ufficio delle imposte, degli originali verbali della prima esecuzione infruttuosa o insufficiente. In sostituzione della cartella, potranno essere sottoposti alla certificazione di cui al comma precedente, gli avvisi di mora, o, previa autorizzazione dell'Intendente di finanza, elenchi per ruolo dei contribuenti irreperibili verbalizzati dall'ufficiale esattoriale. L'esattore potra' omettere le denuncie di morosita' ai sensi dell'art. 35 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608 e 13 della legge 16 giugno 1939, n. 912, quando abbia gia' denunciato lo stato di morosita' del contribuente per le quote iscritte nei ruoli degli anni precedenti e la mora perduri. Qualora l'Amministrazione della finanza abbia notizia che il debitore inutilmente escusso possegga beni mobili od immobili li designera' all'esattore. Nel caso che tale designazione sia fatta dopo la presentazione della domanda di rimborso, l'esattore potra' ottenere uno sgravio provvisorio, che diventera' definitivo non appena egli abbia fatto constatare di aver escusso inutilmente tutti i beni a lui designati. In ogni caso la Finanza esonerando l'esattore conserva il diritto di escutere il debitore in qualunque parte dello Stato.

Testo vigente dal 24 giugno 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;771~art4 · fonte del testo