[1]Il quarto comma dell'art. 80 del testo unico sulla riscossione delle imposte dirette, e' cosi' modificato:

[2]Qualora l'ultimo giorno del versamento cada in giorno festivo, l'esattore avra' facolta' di fare il versamento stesso il giorno feriale immediatamente successivo. L'esattore delle imposte dirette ha l'obbligo di soddisfare, nonostante la mancanza di fondi di cassa di spettanza del Comune, gli ordini di pagamento emessi dai Comuni e dai prefetti in favore del segretario comunale, degli impiegati e salariati comunali, per le retribuzioni loro spettanti, col diritto di percepire un interesse non inferiore a quello previsto dal cartello bancario e di rivalersi di tali anticipazioni ed interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte, tasse o entrate comunali, successive al pagamento delle somme anticipate. Detto obbligo e' subordinato alla condizione che la esposizione dell'esattore per le anticipazioni fatte e per quelle che si chiedono, non superino, complessivamente, l'importo di due rate dei proventi comunali da riscuotere entro lo stesso anno solare in base ai ruoli ed alle liste di carico gia' consegnate agli esattori.

Testo vigente dal 24 giugno 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;771~art3 · fonte del testo