Nella commisurazione delle cauzioni per le esattorie e per le ricevitorie provinciali del decennio 1943-52, in dipendenza dell'applicazione dell'art. 18 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, e delle cauzioni richieste agli esattori nominati per il quinquennio 1948-52, le riscossioni per l'imposta straordinaria sui profitti di guerra, per i relativi profitti avocabili e per i profitti eccezionali di contingenza, saranno computate soltanto al quindici per cento.
Testo vigente dal 24 giugno 1948
