L'art. 12 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, e' cosi' modificato:

  • a)il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: "L'assunzione di persone non munite di regolare libretto di lavoro e la mancata consegna, nel termine prescritto, del libretto al lavoratore da parte del datore di lavoro sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni. Ad uguali sanzioni soggiace il datore di lavoro in caso di registrazioni inesatte od incomplete, salvo che il fatto costituisca reato.";
  • b)il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque mette in circolazione od usa libretti od altri documenti equipollenti non autorizzati a norma dell'art. 11 e' punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione.". L'art. 15 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, e' abrogato.

Testo vigente dal 26 gennaio 1995

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-12-19;758~art8 · fonte del testo