Art. 14 — Contratto di lavoro a tempo determinato

L'art. 7 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - 1. Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'art. 5 il datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".

Testo vigente dal 26 gennaio 1995

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-12-19;758~art14 · fonte del testo