Art. 15 — Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro

L'art. 195 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' sostituito dal seguente: "Art. 195. - 1. I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni del presente titolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila, salvo i casi nei quali siano stabilite nel titolo medesimo specifiche sanzioni.".

Testo vigente dal 26 gennaio 1995

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-12-19;758~art15 · fonte del testo