Art. 5 — Orario di lavoro nelle aziende agricole

L'art. 13 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e' cosi' modificato:

  • a)nel primo comma la parola: "contravvenzioni" e' sostituita dalla seguente: "violazioni";
  • b)il quarto comma e' abrogato. L'art. 14 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e' sostituito dal seguente: "Art. 14 - 1. I datori di lavoro o i loro rappresentanti sono puniti, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori, ovvero si e' verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.". Per le violazioni di cui all'art. 14, comma 1, secondo periodo, del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Testo vigente dal 26 gennaio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-12-19;758~art5 · fonte del testo