Art. 14 — Modifiche all'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

All'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, il secondo periodo e' soppresso; al terzo periodo, le parole da «Per le infrazioni» a «l'ufficio competente» sono sostituite dalle seguenti: «Per le infrazioni per le quali e' applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari» e le parole da «, salva la possibilita'» a «del dipendente.» sono sostituite dalle seguenti: «. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso puo' essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilita' di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente.»;
  • b)al comma 2 le parole «l'autorita' competente» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari»;
  • c)al comma 3 le parole «l'autorita' competente» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari»;
  • d)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare e', rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale.».

Testo vigente dal 7 giugno 2017

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 14, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 23387/2026

    17 luglio 2026

    In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il termine per la riattivazione del procedimento disciplinare sospeso, previsto dall'art. 55-ter, comma 4, del d. lgs. n. 165 del 2001, opera solo in caso di riattivazione successiva all'irrevocabilità della sentenza penale e decorre dalla comunicazione, da parte della cancelleria del giudice penale, del provvedimento in forma integrale, tuttavia, stante la sua natura decadenziale e non ordinatoria, non impedisce che la ripresa possa essere anteriore ed avvenire sulla base di comunicazioni diverse da quella prevista dall'art. 154 ter disp. att. c.p.p., le quali, peraltro, non sono idonee a provocare la decorrenza del termine di decadenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte d'appello che aveva escluso la decadenza dell'INAIL dall'esercizio del potere disciplinare, stante l'inidoneità della conoscenza della decisione altrimenti acquisita dall'Amministrazione in epoca anteriore alla comunicazione della sentenza penale irrevocabile ai fini della decorrenza del termine decadenziale).

    Art. 14 · Art. 55-ter TU pubblico impiego

    Rassegna di luglio 2026, p. 106

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio 2026 (sito della Corte).

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75~art14 · fonte del testo