E' autorizzata la spesa di lire un miliardo per la esecuzione, a cura e spese dello Stato, di lavori occorrenti per la riparazione dei danni causati dalle azioni belliche ad opere e ad impianti dei porti nazionali. La somma predetta sara' iscritta per lire duecento milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1947-48 e per lire ottocento milioni in quello per l'esercizio 1948-49.

Testo vigente dal 22 giugno 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;737~art1 · fonte del testo