E' autorizzata la spesa di 500 milioni di lire, da stanziarsi, per 100 milioni nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48 e per 400 milioni in quello per l'esercizio finanziario 1948-49, per la concessione di sussidi per riparazione e ricostruzione di opere danneggiate o distrutte dalle alluvioni e frane negli anni 1946 e 1947.
Testo vigente dal 9 luglio 1948
