E' autorizzata la spesa di 500 milioni di lire, da stanziarsi, per 100 milioni nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48 e per 400 milioni in quello per l'esercizio finanziario 1948-49, per la concessione di sussidi per riparazione e ricostruzione di opere danneggiate o distrutte dalle alluvioni e frane negli anni 1946 e 1947.

Testo vigente dal 9 luglio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;846~art1 · fonte del testo