Art. 43 — Deposito consolare

Il capo dell'ufficio consolare, in caso di riconosciuta necessita' ed urgenza, puo' ricevere in deposito somme di danaro e ogni altro bene, su richiesta di cittadini o di altri nell'interesse di cittadini o dello Stato. Il deposito ha termine venute meno le cause che ne hanno giustificato l'accettazione. Il capo dell'ufficio consolare stabilisce i limiti e le condizioni del deposito. Per quanto non previsto si applicano, in quanto possibile, le disposizioni di cui agli articoli 1766 e seguenti e 1798 e seguenti del codice civile. Il capo dell'ufficio consolare non e' tenuto ad alcun obbligo di amministrazione dei beni depositati; egli adotta tuttavia i provvedimenti che si rendono necessari nell'interesse degli aventi diritto. Il capo dell'ufficio consolare, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri, puo' ordinare la vendita dei beni volontariamente depositati, quando vi e' pericolo di deperimento o sussistono, comunque, ragioni di forza maggiore.

Testo vigente dal 13 maggio 2011

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71~art43 · fonte del testo