Provvedimento abrogato dal d.lgs. 19 maggio 2016, n. 81.
Abrogato dal 26 maggio 2016
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 19 maggio 2016, n. 81.
Abrogato dal 26 maggio 2016
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 2010 al 26 maggio 2016. 310 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il Ministero dell'interno si avvale di un comitato tecnico per vigilare sull'attivita' degli organismi notificati. Il comitato, istituito presso il Ministero dell'interno, e' presieduto da un prefetto ed e' composto da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno del Dipartimento della pubblica sicurezza ed uno del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da due rappresentanti del Ministero della difesa, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da tre esperti in materia di esplosivi, anche estranei alla pubblica amministrazione. I componenti appartenenti ad amministrazioni dello Stato sono designati dalle rispettive amministrazioni fra i funzionari o gli ufficiali di qualifica non superiore a dirigente superiore o grado corrispondente, ovvero a dirigente di seconda fascia. Il presidente e i componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati non piu' di una volta. Per ciascun componente effettivo e' nominato un supplente. Le modalita' di convocazione e di funzionamento del comitato sono stabilite con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14. Salvi gli ulteriori adempimenti previsti per ciascuna procedura di valutazione della conformita', il comitato puo' richiedere ad ogni organismo notificato copia della documentazione relativa agli accertamenti eseguiti ed ogni ulteriore notizia o informazione occorrente. Il comitato, nel riscontrare che l'organismo notificato non soddisfa piu' i requisiti richiesti o nell'accertare gravi irregolarita' nello svolgimento delle procedure di valutazione di conformita' degli esplosivi, ne informa il Ministro dell'interno, il quale provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al ritiro dell'autorizzazione a svolgere i compiti di organismo notificato e puo' disporre, con propria ordinanza, la sospensione immediata delle procedure di valutazione di conformita' per le quali l'organismo era stato autorizzato. Del ritiro o della sospensione dell'autorizzazione viene data immediata notizia agli altri Stati membri ed alla Commissione dell'Unione europea.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2016, N. 81
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-01-02;7~art4 · fonte del testo
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