Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 maggio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 28 gennaio 1997 al 26 maggio 2016. 136 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Ai fini del presente decreto si intendono per esplosivi le materie e gli oggetti elencati nell'allegato I. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si provvede all'adeguamento dell'allegato I in conformita' delle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

tolto: a) agli esplosivi e alle munizioni destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e di polizia;

tolto: b) agli articoli pirotecnici;

tolto: c) alle munizioni per uso civile, salvo quanto previsto agli articoli 10, 11 e 12. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'applicazione delle convenzioni internazionali in materia, ratificate e rese esecutive in Italia, nonche' all'adozione di misure idonee a rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico illecito e dell'impiego di esplosivi per la commissione di reati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2016, N. 81

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-01-02;7~art1 · fonte del testo