Il primo comma dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1974, n. 490, e' sostituito dal seguente: "Il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, nonche' gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta in tali supporti, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, del disco o dell'apparecchio analogo a mezzo della radiodiffusione, della cinematografia, della televisione, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione degli stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.".

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-11-16;685~art8 · fonte del testo