L'amnistia ed il condono previsti nei precedenti articoli si applicano ai fatti commessi fino a tutto il 31 dicembre 1947 e non sono concessi se:

  • 1)trattandosi di omessa denuncia, i contribuenti a carico dei quali non sia stato ancora iniziato l'accertamento d'ufficio non presentino la prescritta dichiarazione entro il 30 aprile 1948;
  • 2)trattandosi di infedele denuncia, i contribuenti ai quali non sia stata ancora notificata alcuna rettifica d'ufficio non completino, entro lo stesso termine, la dichiarazione presentata;
  • 3)trattandosi di morosita' del pagamento dei tributi o canoni, oppure di omissione di operazioni o di formalita' previste dalla legge, i contribuenti non paghino i tributi o canoni o non adempiano alle prescritte operazioni o formalita' entro il 31 maggio 1948.

Testo vigente dal 26 febbraio 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-31;67~art3 · fonte del testo