L'amnistia ed il condono previsti nei precedenti articoli si applicano ai fatti commessi fino a tutto il 31 dicembre 1947 e non sono concessi se:
- 1)trattandosi di omessa denuncia, i contribuenti a carico dei quali non sia stato ancora iniziato l'accertamento d'ufficio non presentino la prescritta dichiarazione entro il 30 aprile 1948;
- 2)trattandosi di infedele denuncia, i contribuenti ai quali non sia stata ancora notificata alcuna rettifica d'ufficio non completino, entro lo stesso termine, la dichiarazione presentata;
- 3)trattandosi di morosita' del pagamento dei tributi o canoni, oppure di omissione di operazioni o di formalita' previste dalla legge, i contribuenti non paghino i tributi o canoni o non adempiano alle prescritte operazioni o formalita' entro il 31 maggio 1948.
Testo vigente dal 26 febbraio 1948
