Fuori dei casi previsti dall'art. 1, il Presidente della Repubblica e' altresi' delegato a concedere il condono delle pene restrittive della liberta' personale non superiori ad un anno, comminante per le infrazioni previste nelle leggi fiscali e delle pene della multa e dell'ammenda non superiori a L. 5000, comminate per infrazioni previste nelle stesse leggi. Le pene restrittive della liberta' personale e quelle della multa o dell'ammenda, inflitte o da infliggere, che superino il massimo previsto nel comma precedente, saranno rispettivamente ridotte di un anno o di L. 5000.

Testo vigente dal 26 febbraio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-31;67~art2 · fonte del testo