E' concessa amnistia per i reati previsti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, commessi fino al 30 settembre 1991 e riferibili ai periodi di imposta che possono essere definiti secondo le disposizioni del titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Per ciascuna imposta l'amnistia si applica, salvo quanto previsto dal comma 3, a tutti i reati di cui al comma 1 riferibili al periodo di imposta a condizione che il contribuente o chiunque altro, avendone interesse, presenti dichiarazione integrativa per la definizione per l'intero periodo ovvero definisca il periodo stesso. L'amnistia si applica, indipendentemente dalla definizione dell'intero periodo di imposta:

  • a)relativamente ai reati di cui al primo e al secondo comma dell'art. 1 e al numero 7 dell'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nonche' alla lettera f) del comma 1 dell'art. 4 del predetto decreto nel testo modificato dal decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, e al primo comma dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nei limiti degli importi integrativamente dichiarati o versati;
  • b)relativamente alle altre contravvenzioni, se la dichiarazione integrativa reca l'impegno a versare gli importi minimi previsti dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 38 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Per i reati commessi dai sostituti d'imposta l'amnistia si applica a condizione che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le ritenute siano state versate ovvero l'importo delle ritenute non versate risulti compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa. Nei confronti delle persone che si trovano nelle condizioni previste dal comma 6 dell'art. 57 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'amnistia si applica altresi' per ciascun periodo di imposta cui i reati si riferiscono, se e' presentata l'istanza di cui allo stesso comma 6. E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonche' dall'art. 2621 del codice civile quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.

Testo vigente dal 23 gennaio 1992

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 19/1995

    Questione infondata
    19 gennaio 1995

    Alla luce dei canoni ermeneutici secondo cui, in generale, tra le possibili interpretazioni della norma va seguita quella conforme a Costituzione, e, in particolare, in materia di amnistia, benché il legislatore goda di ampia discrezionalità nella scelta del criterio di distinzione fra reati amnistiabili e non, occorre pur sempre muovere dal presupposto che egli abbia voluto escludere sperequazioni normative fra attività criminose omogenee che non troverebbero alcuna plausibile giustificazione, deve ritenersi che nel provvedimento di clemenza previsto dall'art. 1 del d.P.R. n. 23 del 1992, per i reati in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, sia compreso, quando il contribuente abbia definito la pendenza con il fisco secondo le disposizioni del titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413, anche il caso del concorrente nel reato non contribuente. Ne' a ciò è di ostacolo la lettera della legge, giacché, pur essendo l'amnistia condizionata alla presentazione della dichiarazione integrativa a alla definizione del periodo di imposta ad opera del contribuente o di chiunque vi abbia interesse, l'oggettività di tale presupposto non consente di affermare che il legislatore abbia voluto limitare a chi abbia posto in essere detti adempimenti la causa di estinzione del reato e quindi gli effetti che, sul piano penale, conseguono alla definizione del rapporto tributario. Va quindi respinta la censura di incostituzionalità avanzata sul contrario assunto che anche quando il contribuente se ne avvantaggiasse, il concorrente nel reato estraneo al rapporto tributario fosse escluso dall'amnistia. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, commi 1 e 2, d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23). - Sui limiti della discrezionalità del legislatore riguardo ai criteri di distinzione tra reati amnistiabili e non, v. Sent. n. 59/1980. red.: S.P.

    Art. 1 Concessione di amnistia per reati tributari · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 306/1994

    Questione inammissibile
    15 luglio 1994

    La questione sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, primo comma, d.P.R. 20 gennaio 1992 n. 23, per la denunciata esclusione, dall'applicabilità dell'amnistia, dei reati connessi a pendenze tributarie definite in via amministrativa in forza del condono fiscale di cui al d.l. n. 83 del 1991, rispetto ai reati - in relazione ai quali il beneficio è invece applicabile - connessi a pendenze tributarie definite in via amministrativa secondo le successive disposizioni di cui alla legge n. 413 del 1991, richiede un intervento additivo, volto ad ampliare la sfera di applicabilità del provvedimento di amnistia, in un ambito (quello appunto dell'amnistia) rimesso, sulla base del precetto contenuto nell'art. 79 Cost., all'esclusiva competenza del legislatore. D'altro canto non va ignorata l'affermazione desumibile dalla giurisprudenza costituzionale, secondo la quale la differente disciplina delle situazioni tributarie esaurite, rispetto a quelle ancora pendenti, non può, in linea generale, reputarsi lesiva del principio di eguaglianza. Esula inoltre dal 'thema decidendum' la questione di carattere interpretativo circa la possibilità o meno di ricondurre la fattispecie all'esame del giudice 'a quò ad uno dei casi contemplati dalla legge successivamente emanata e, conseguentemente, circa la facoltà o meno per il contribuente di avvalersi, nonostante la definizione della pendenza ai sensi del precedente d.l. n. 83 del 1991, del procedimento di condono fiscale e del conseguente beneficio dell'amnistia, in base al combinato disposto del d.P.R. n. 23/1992 e della l. n. 413/1991. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, primo comma, d.P.R. 20 gennaio 1992 n. 23). - Sulla esclusiva competenza del legislatore riguardo alla determinazione della sfera di applicabilità dei provvedimenti di amnistia, da ultimo, O. n. 452/1993. Sulla non contrarietà, in linea generale, al principio di eguaglianza, della diversità di disciplina delle situazioni tributarie esaurite e di quelle pendenti, S. n. 32/1976 e O. n. 539/1987. red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 1 Concessione di amnistia per reati tributari · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 452/1993

    Questione inammissibile
    20 dicembre 1993

    Non è in potere della Corte pronunciarsi sul merito della questione di legittimità costituzionale sollevata - in riferimento al principio di eguaglianza - riguardo all'applicabilità dell'amnistia per reati tributari concessa con d.P.R. n. 23 del 1992, al reato di omesso versamento delle ritenute d'acconto da parte dei sostituti d'imposta, in quanto, mentre nel caso in cui (come nella specie) la ritenuta sia stata effettuata e dichiarata, l'amnistia si applica a condizione che le ritenute siano state versate entro il 23 gennaio 1992, nella ipotesi - secondo il giudice rimettente più grave - in cui, oltre al versamento, il sostituto d'imposta abbia omesso anche la dichiarazione, il termine per poter usufruire del provvedimento di clemenza scade nel luglio 1993. Il richiesto ampliamento dell'ambito di applicabilità dell'amnistia è infatti precluso in sede di giudizio di legittimità costituzionale, rientrando nella esclusiva competenza del legislatore. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 63 e 67, legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 1, terzo comma, d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23). - Sui limiti di sindacabilità degli ambiti di applicazione dei provvedimenti di amnistia, v. 'ex plurimis', O. nn. 340/1987 e 628/1987, e S. nn. 59/1980, 79/1980, 32/1976 e 154/1974.

    Art. 1 Concessione di amnistia per reati tributari · Art. 3 cost. · Art. 79 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-01-20;23~art1 · fonte del testo