Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia per i reati preveduti dalle leggi:
- a)sulle imposte dirette, ordinarie e straordinarie;
- b)sulle tasse e imposte indirette sugli affari;
- c)doganali e sulle imposte di fabbricazione;
- d)sulle imposte governative sul consumo gas-luce ed energia elettrica;
- e)sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;
- f)sul lotto pubblico;
- g)sulla finanza locale e sui prodotti tessili e dell'abbigliamento;
- h)sulla nominativita' obbligatoria dei titoli azionari; per i quali e' comminata una pena detentiva, sola o congiunta alla pena della multa o dell'ammenda, non superiore nel massimo a tre anni, oppure la sola pena della multa o dell'ammenda non superiore al massimo di L. 100.600.
Testo vigente dal 26 febbraio 1948
