Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia per i reati preveduti dalle leggi:

  • a)sulle imposte dirette, ordinarie e straordinarie;
  • b)sulle tasse e imposte indirette sugli affari;
  • c)doganali e sulle imposte di fabbricazione;
  • d)sulle imposte governative sul consumo gas-luce ed energia elettrica;
  • e)sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;
  • f)sul lotto pubblico;
  • g)sulla finanza locale e sui prodotti tessili e dell'abbigliamento;
  • h)sulla nominativita' obbligatoria dei titoli azionari; per i quali e' comminata una pena detentiva, sola o congiunta alla pena della multa o dell'ammenda, non superiore nel massimo a tre anni, oppure la sola pena della multa o dell'ammenda non superiore al massimo di L. 100.600.

Testo vigente dal 26 febbraio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-31;67~art1 · fonte del testo