Ai componenti privati dei Tribunali e delle Sezioni di Corte d'appello per i minorenni, per ogni giorno in cui esercitano le loro funzioni, e' dovuta una indennita' di lire mille, la quale e' ridotta alla meta' per gli impiegati dello Stato, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti pubblici. Tale indennita' non e' soggetta alla riduzione del 12 per cento, stabilita dal regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561. Ai componenti privati suddetti, che prestano servizio fuori della loro residenza, spettano inoltre le indennita' di soggiorno e il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i magistrati di grado 60. Le stesse indennita' sono dovute anche al componente privato citato e poi licenziato, purche' sia comparso in tempo utile per prestare servizio.

Testo vigente dal 14 giugno 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-23;666~art1 · fonte del testo