Principi e finalita' L'inclusione scolastica:

  • a)riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialita' di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualita' di vita;
  • b)si realizza nell'identita' culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo delle istituzioni scolastiche, nonche' attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;
  • c)((costituisce)) impegno fondamentale di tutte le componenti della comunita' scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilita', concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti. Il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia, nonche' delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.

Testo vigente dal 12 settembre 2019

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 23363/2026

    16 luglio 2026

    La riduzione dell'orario di frequenza scolastica imposta all'alunno con grave handicap iscritto alla scuola dell'infanzia, costretto, in via di pratica costante, a uscire da scuola prima del suono della campanella, determina una compressione del diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica del bambino disabile e integra una forma di discriminazione, vietata dall'art. 2 della legge n. 67 del 2006, senza che assuma rilievo, al fine di escludere tale discriminazione, la circostanza che la scelta dell'amministrazione sia stata determinata dall'insufficiente numero di ore di sostegno assegnate, né che il relativo piano educativo individualizzato non sia stato impugnato dai genitori dell'alunno dinanzi al competente giudice amministrativo.

    Art. 1 · Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 12 Legge 104

    Rassegna di luglio 2026, p. 45

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 12 settembre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 16 maggio 2017 al 12 settembre 2019. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

c) tolto: e' aggiunto: costituisce impegno fondamentale di tutte le componenti della comunita' scolastica le quali, nell'ambito degli …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;66~art1 · fonte del testo