Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 giugno 2006

Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 1993 al 10 giugno 2006. 173 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Nell'applicazione ai medicinali veterinari ad azione immunologica delle disposizioni del capo II del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, i dati quantitativi di tali medicinali sono espressi in termini di massa, o di unita' internazionali, o di unita' d'attivita' biologica, o in numero di germi oppure ancora, ove possibile, in termini di contenuto proteico specifico, secondo quanto risulta piu' appropriato per il prodotto in questione. Per quanto concerne i medicinali di cui all'art. 1, comma 2, l'espressione "composizione qualitativa e quantitativa di tutti i componenti", in tutti i casi in cui essa ricorre, deve essere riferita anche ai dati riguardanti l'attivita' biologica o il contenuto proteico, e l'espressione "composizione quantitativa e qualitativa", in tutti i casi in cui ricorre, comprende la composizione del prodotto espresso in termini di attivita' biologica o contenuto proteico. In qualsiasi documento redatto conformemente al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, nel quale figuri il nome di un medicinale veterinario ad azione immunologica deve figurare almeno una volta il nome completo, scientifico o comune, dei componenti attivi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 APRILE 2006, N. 193

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-04;66~art2 · fonte del testo