Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria ((o ferrata)), ostruendo la stessa con il proprio corpo, e' punito ((con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro)). ((La pena e' della reclusione da sei mesi a due anni se il fatto e' commesso da piu' persone riunite)).
Testo vigente dal 12 aprile 2025
