Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie ((in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 1-bis,)), e' punito con la reclusione da uno a sei anni. La stessa pena si applica nei confronti di chi, al fine di ostacolare la libera navigazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, o comunque le ostruisce o le ingombra. La pena e' raddoppiata se il fatto e' commesso da piu' persone, anche non riunite, ovvero se e' commesso usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose. 1(2)3456

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 25 ottobre 1968, n. 1084

1

Il D.P.R. 25 ottobre 1968, n. 1084 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1, lettera c))che "E' concessa amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche con finalita' politiche, a causa ed in occasione di agitazioni e manifestazioni studentesche o sindacali [...] reati di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66". - (con l'art. 3, comma 1) che "L'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino al 27 giugno 1968". - (con l'art. 5, comma 1) che " E' concesso indulto, per i reati di cui all'articolo 1 commessi fino al 27 giugno 1968, in misura non superiore a due anni per le pene detentive, e per l'intera pena pecuniaria, in favore di quanti non beneficiano dell'amnistia". - (con l'art. 7, comma 1) che "Sono altresi' concessi amnistia ed indulto per i reati di cui alla lettera c) del precedente articolo 1 commessi a causa od in occasione di agitazioni e manifestazioni connesse al disastro del Vajont fino al 27 giugno 1968". ----------- AGGIORNEMNTO (2) Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, ha disposto: -(con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che " E' concessa amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche, con finalita' politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell'occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamita' naturali [...] reati previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66". - (con l'art. 1, comma 2, lettera a)) che "E' inoltre concessa amnistia [...] per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso dell'art. 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli 586 e 588 del codice penale". - (con l'art. 11, comma 1) che "L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970".

Successivamente la Corte Costituzionale

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Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 5 - 14 luglio 1971, n. 175 (in G.U. 1a s.s. n. 184 del 21.07.1971) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'aart. 1. del D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) "nella parte in cui escludono la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia".

D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744

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Il D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera g)) che "E' concessa amnistia [...] per i reati previsti dall'art. 610 del codice penale e dall'art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commessi a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a calamita' naturali o a disfunzione di pubblici servizi, anche se aggravati dal numero delle persone e dalle circostanze di cui all'art. 61 del codice penale, fatta esclusione di quelle previste dai numeri 1, 7 e 10, e sempre che non ricorrano altre aggravanti". Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che "L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 agosto 1981".

D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865

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Il D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera g)) che "E' concessa amnistia [...] per i reati previsti dagli articoli 337 e 610 del codice penale e dall'art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commessi a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o a problemi abitativi anche se i suddetti reati sono aggravati dal numero o dalla riunione delle persone e dalle circostanze di cui all'art. 61 del codice penale, fatta esclusione per quella prevista dal n. 1, nonche' da quella di cui all'art. 112, n. 2, del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti e il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte". Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che "L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986".

D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75

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Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera f)) che "E' concessa amnistia [...] per il reato previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commesso a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o a problemi abitativi, anche se il suddetto reato e' aggravato dal numero o dalla riunione delle persone e dalle circostanze di cui all'articolo 61 del codice penale, fatta esclusione per quella prevista dal numero 1, nonche' da quella di cui all'articolo 112, n. 2, del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti e il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che "L'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989".

Testo vigente dal 4 dicembre 2018

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 119/2000

    Altra decisione
    27 aprile 2000

    Restituzione degli atti ai giudici rimettenti per il riesame della rilevanza - alla luce dell'art. 17, comma 2, dell'intervenuto decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, impugnato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per irragionevolezza del trattamento sanzionatorio e disparità di trattamento del reato di ostruzione e ingombro di strada oridinaria o ferrata rispetto ad altre fattispecie delittuose.

    Art. 1 Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione · Art. 3 cost. · Art. 610 c.p. · Art. 24 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 217/1996

    Questione infondata
    25 giugno 1996

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, d.lgs. 22 gennaio 1948 n. 66 (Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera circolazione) - nella parte in cui rispettivamente prevedono come minimo edittale la pena di anni uno di reclusione nella ipotesi base e quella di anni due di reclusione nella ipotesi aggravata - in quanto, posto che la determinazione della misura della pena rientra nel novero delle scelte attribuite alla potestà del legislatore e che essa può essere sindacata in sede di controllo di legittimità costituzionale soltanto ove superi il limite della ragionevolezza, le disposizioni impugnate, tenuto conto della natura primaria del bene protetto e della assenza nella coscienza sociale della convinzione della palese incongruenza della previsione sanzionatoria, non superano il predetto limite. - S. nn. 133/1973, 341/1994, 313/1995, 314/1995; O. n. 368/1995. red.: S. Di Palma

    Art. 1 Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 4 dicembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 2000 al 4 dicembre 2018. 1 parola tolta, 21 parole aggiunte.

Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada tolto: ferrata aggiunto: ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 1-bis,, e' punito con la reclusione da uno a sei anni. La stessa pena …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-22;66~art1 · fonte del testo