Art. 19 — Poteri ispettivi
Articolo abrogato dal d.lgs. 4 settembre 2024, n. 138.
Abrogato dal 18 ottobre 2024
Articolo abrogato dal d.lgs. 4 settembre 2024, n. 138.
Abrogato dal 18 ottobre 2024
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2018
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 2021 al 18 ottobre 2024. 46 parole tolte, 6 parole aggiunte.
tolto: L'attivita' di ispezione e verifica necessarie per le misure previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, fatte salve le attribuzioni e le competenze degli organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, sono svolte dall'autorita' nazionale competente NIS. COMMAaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.tolto: L. 14 GIUGNO 2021aggiunto: LGS. 4 SETTEMBRE 2024, N. tolto: 82. aggiunto: 138
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;65~art19 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.