Le cancellazioni dai ruoli disposte nei confronti del personale militare delle Forze armate ai sensi dei decreti legislativi 26 aprile 1945, n. 294 e 7 settembre 1945, n. 685, sono revocate d'ufficio quando il procedimento penale per il fatto che ha, dato luogo alla cancellazione e' stato definito con sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste o perche' il militare non lo ha commesso. Restano ferme le cancellazioni disposte nei confronti dei militari che nel procedimento penale di cui al precedente comma hanno riportato condanna con sentenza irrevocabile ancorche' sia stata ad essi applicata l'amnistia.
Testo vigente dal 12 giugno 1948
