Art. 918 c.o.m. — Revoca della sospensione

La sospensione e' revocata retroattivamente a tutti gli effetti:

  • a)se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso;
  • b)in ogni altro caso di proscioglimento, se il militare non e' sottoposto a procedimento disciplinare di stato;
  • c)se, per i medesimi fatti contestati in sede penale, il procedimento disciplinare si esaurisce senza dar luogo a sanzione di stato, ovvero si conclude con l'irrogazione della sospensione disciplinare per un periodo che non assorbe quello sofferto a titolo di sospensione precauzionale;
  • d)se il militare e' stato assolto all'esito di giudizio penale di revisione. Rimane ferma la potesta' di revoca del provvedimento di sospensione precauzionale per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per mutamento della situazione di fatto o per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art918 · fonte del testo