Provvedimento abrogato dalla l. 8 gennaio 1952, n. 6.
Abrogato dal 20 febbraio 1952
Provvedimento abrogato dalla l. 8 gennaio 1952, n. 6.
Abrogato dal 20 febbraio 1952
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 10 giugno 1948 al 20 febbraio 1952. 43 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Nei procedimenti dinanzi alla Corte suprema di cassazione il contributo stabilito nell'articolo precedente e' versato mediante l'applicazione di una marea dell'importo di lire centocinquanta da corrispondersi all'atto della presentazione dei motivi di ricorso e di altra marca, dello stesso importo, all'atto della discussione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 8 GENNAIO 1952, N. 6
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;627~art2 · fonte del testo
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