Provvedimento abrogato dalla l. 8 gennaio 1952, n. 6.
Abrogato dal 20 febbraio 1952
Provvedimento abrogato dalla l. 8 gennaio 1952, n. 6.
Abrogato dal 20 febbraio 1952
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 10 giugno 1948 al 20 febbraio 1952. 90 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il contributo nel procedimenti civili, penali ed amministrativi da corrispondersi mediante l'applicazione di marche, e' stabilito come segue:
tolto: a) lire cinquanta nei procedimenti davanti alla Pretura ed alla Giunta provinciale amministrativa;
tolto: b) lire centocinquanta nei procedimenti davanti al Tribunale ed alle giurisdizioni speciali diverse da quelle indicate nella lettera d);
tolto: c) lire duecento nei procedimenti davanti alla Corte di appello;
tolto: d) lire trecento nei procedimenti davanti alla Corte suprema di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Tribunale superiore delle acque pubbliche ed al Tribunale supremo militare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 8 GENNAIO 1952, N. 6
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;627~art1 · fonte del testo
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