Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Abrogato dal 15 maggio 2008
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Abrogato dal 15 maggio 2008
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2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1994 al 15 maggio 2008. 318 parole tolte, 10 parole aggiunte in 19 capoversi.
tolto: Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
tolto: a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
tolto: b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove cio' non e' possibile, loro riduzione al minimo;
tolto: c) riduzione dei rischi alla fonte;
tolto: d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonche' l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
tolto: e) sostituzione di cio' che e' pericoloso con cio' che non lo e', o e' meno pericoloso;
tolto: f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
tolto: g) priorita' delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
tolto: h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
tolto: i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
tolto: l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
tolto: m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
tolto: n) misure igieniche;
tolto: o) misure di protezione collettiva ed individuale;
tolto: p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
tolto: q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
tolto: r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformita' alla indicazione dei fabbricanti;
tolto: s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
tolto: t) istruzioni adeguate ai lavoratori. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-09-19;626~art3 · fonte del testo
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