Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Abrogato dal 15 maggio 2008
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Abrogato dal 15 maggio 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 1996 al 15 maggio 2008. 271 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro:
tolto: a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
tolto: b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'art. 4, comma 5, lettera a).
tolto: c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;
tolto: d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e da' istruzioni affinche' i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non puo' essere evitato, cessare la loro attivita', ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
tolto: e) prende i provvedimenti necessari affinche' qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell'impossibilita' di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-09-19;626~art12 · fonte del testo
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