Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 194.
Abrogato dal 10 novembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 194.
Abrogato dal 10 novembre 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 10 gennaio 1997 al 10 novembre 2007. 312 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ai fini del riconoscimento, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvede, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, alla convocazione di un gruppo di lavoro composto da rappresentanti designati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ai componenti del gruppo di lavoro non e' dovuto alcun compenso. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 provvede ad esaminare le domande di cui all'art. 13 e ad indicare i nominativi degli ispettori per la valutazione del laboratorio di prova dell'organismo candidato attraverso l'esame del manuale della qualita' del laboratorio di prova e mediante visita ispettiva. Gli ispettori nominati dalle rispettive direzioni generali, dopo aver esaminato il manuale della qualita', comunicano l'esito al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Se l'esame del manuale della qualita' ha esito negativo, gli ispettori, sulla base delle risultanze emerse, provvedono ad inoltrare alla direzione generale per la regolamentazione e la qualita' dei servizi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni il rapporto di esame per la sospensione dell'istruttoria di riconoscimento. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni comunica tale risultato all'organismo fissando modalita' e termini per l'eventuale perfezionamento del manuale stesso. Se l'esame del manuale della qualita' ha esito positivo, la direzione generale per la regolamentazione e la qualita' dei servizi provvede ad organizzare le visite tecniche presso la sede dell'organismo candidato. Gli ispettori, sulla base delle risultanze emerse, provvedono ad inoltrare alla direzione stessa la relazione finale con le proprie valutazioni e raccomandazioni. Sulla base del rapporto finale di valutazione di cui al comma 5, la commissione, tecnica consultiva prevista dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, propone il riconoscimento dell'organismo che viene, successivamente, formalizzato con provvedimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il riconoscimento ha la durata di tre anni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 194
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-12;615~art14 · fonte del testo
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