Art. 13 — Organismo di valutazione della performance
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 29 novembre 2023, n. 210.
Abrogato dal 12 gennaio 2024
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 29 novembre 2023, n. 210.
Abrogato dal 12 gennaio 2024
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2021
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 2021 al 12 gennaio 2024. 98 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: L'Organismo di valutazione della performance ha il compito di valutare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrita' dei controlli interni e di garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione della performance individuale del personale amministrativo. L'Organismo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente nei confronti dell'Avvocato generale dello Stato. L'Organismo di valutazione e' composto da un Vice Avvocato generale dello Stato, che lo presiede, e da due avvocati dello Stato, nominati dall'Avvocato generale. Il mandato dei componenti dell'organismo dura tre anni ed e' rinnovabile non piu' di una volta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 29 NOVEMBRE 2023, N. 210
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2021-10-29;214~art13 · fonte del testo
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