Art. 6
Nella prima applicazione del presente decreto e per la durata di un anno, per il disimpegno delle funzioni proprie del ruolo tecnico di gruppo A, si puo' anche provvedere, in caso di necessita', con ufficiali o funzionari appartenenti rispettivamente al ruolo del genio navale e delle ferrovie dello Stato, da destinarsi quali comandati presso il Ministero predetto. Il contingente massimo del personale comandato, che non potra' comunque eccedere il numero dei posti del predetto ruolo tecnico, sara' determinato con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con quello per il tesoro. L'onere della spesa per il relativo trattamento economico a titolo di stipendio ed altri assegni fissi, dovuto al personale comandato, sara' rimborsato alle Amministrazioni a cui appartiene il personale stesso a carico degli stanziamenti di bilancio per il Ministero della marina mercantile. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202
4Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14: h) decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615."
Testo vigente dal 15 luglio 1998
