Art. 6 — Individuazione di potenziali ICE
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 4 settembre 2024, n. 134.
Abrogato dal 18 ottobre 2024
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 4 settembre 2024, n. 134.
Abrogato dal 18 ottobre 2024
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2 versioni dal 2011
Confronto con la versione in vigore dal 4 maggio 2011 al 18 ottobre 2024. 246 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Ogni infrastruttura situata in territorio nazionale ed individuata ai sensi dell'articolo 5, ai fini della sua designazione come ICE, deve risultare essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della societa', della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione e, a tale fine, e' esaminata la gravita' dei possibili effetti negativi esterni ed intrinseci, in caso di danneggiamento o distruzione, in base a criteri di valutazione intersettoriali. I criteri di valutazione intersettoriali riguardano:
tolto: a) le possibili vittime, in termini di numero di morti e di feriti;
tolto: b) le possibili conseguenze economiche, in termini di perdite finanziarie, di deterioramento del bene o servizio e di effetti ambientali;
tolto: c) le possibili conseguenze per la popolazione, in termini di fiducia nelle istituzioni, di sofferenze fisiche e di perturbazione della vita quotidiana, considerando anche la perdita di servizi essenziali. Per ogni infrastruttura devono essere esaminate e valutate diverse ipotesi, tenendo conto della disponibilita' di alternative, delle possibili diverse durate del danneggiamento e dei tempi per il ripristino della funzionalita'. Il NISP, in base alla definizione di ICE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), anche su proposta della struttura responsabile di cui all'articolo 4 e tenendo conto delle linee guida elaborate dalla Commissione europea, determina, in linea di massima, i limiti dei criteri di valutazione intersettoriale, oltre i quali l'infrastruttura e' definita potenzialmente critica. La struttura responsabile, applicando i limiti dei criteri di valutazione intersettoriale alle infrastrutture determinate ai sensi dell'articolo 5, individua le potenziali ICE.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 SETTEMBRE 2024, N. 134
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-11;61~art6 · fonte del testo
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