Art. 5 — Individuazione settoriale
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 4 settembre 2024, n. 134.
Abrogato dal 18 ottobre 2024
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 4 settembre 2024, n. 134.
Abrogato dal 18 ottobre 2024
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2011
Confronto con la versione in vigore dal 4 maggio 2011 al 18 ottobre 2024. 124 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La struttura responsabile di cui all'articolo 4, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, per il settore energia, e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed enti vigilati, per il settore trasporti, tenendo anche conto delle linee guida elaborate dalla Commissione europea, determina il limite del criterio di valutazione settoriale oltre il quale l'infrastruttura puo' essere potenzialmente critica. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individuano e comunicano alla struttura responsabile, con apposito decreto dirigenziale:
tolto: a) le infrastrutture situate in territorio nazionale da valutare in base al limite di cui al comma 1 del presente articolo;
tolto: b) le infrastrutture situate in altri Stati membri dell'UE che, nell'ambito dello stesso settore, potrebbero essere di interesse significativo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 SETTEMBRE 2024, N. 134
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-11;61~art5 · fonte del testo
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